Cedolino pensioni aprile 2019: taglio importo per rivalutazione.

Cedolino pensioni aprile 2019: taglio importo per rivalutazione.

18/03/2019



Assegni pensione 2019 rimodulati con le nuove norme in Legge di Bilancio.

La rivalutazione è lo strumento con cui gli importi delle prestazioni sociali vengono adeguati all'aumento del costo dellla vita rilevato dall'ISTAT. Questo processo è conosciuto anche con il termine perequazione e ha una funzione molto importante: permettere al potere d'acquisto della pensione di rimanere inalterato nel tempo.

Dal 1° gennaio 2019 è valido il meccanismo della rivalutazione delle pensioni descritto dall'ultima Legge di Bilancio, nel comma 260 dell'art.1. Nel dettaglio, la perequazione è piena (quindi all' 1,1% per il 2019) solamente per gli assegni con importo non superiore a 3 volte il trattamento minimo (come riferimento si prende quello del 2018, quindi 507,46€). Quindi, solamente per gli assegni di importo mensile non superiore a 1.522,38€. Gli importi maggiormente toccati saranno quelli più alti, mentre chi percepisce fino a 1.200€ netti, avrà variazioni nulle. Il ricalcolo partirà da aprile, ma sarà retroattivo, pertanto sarà adoperato anche il conguaglio con le relative trattenute sulle prossime rate di pensione. 

Con l'aumentare dell'importo delle pensioni, la misura della perequazione verrà pian piano ridotta. Nel dettaglio per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici sarà così riconosciuta:

  • Pari o inferiori a 3 volte il trattamento minimo INPS: nella misura del 100%;
  • Superiori a 3 volte il trattamento minimo INPS, nel seguente modo:
  •  97%: pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo;
  • 77%: superiori a 4 volte il trattamento minimo e pari o inferiori 5 volte il trattamento minimo;
  • 52%: trattamenti superiori a 5 volte il trattamento minimo e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo;
  • 47%: per i trattamenti superiori a 6 volte e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo;
  • 45%: per i trattamenti superiori a 8 volte e pari o inferiori a 9 volte il trattamento minimo;
  • 40%: trattamenti pensionistici superiori a 9 volte il trattamento minimo Inps.