Aumento Pensioni di invalidità 2020 al via: ecco la circolare Inps.

Aumento Pensioni di invalidità 2020 al via: ecco la circolare Inps.

25/09/2020



La sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l'incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni”e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.

La citata norma infatti riconosceva un incremento del trattamento pensionistico fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (c.d. “incremento al milione”) ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.

Secondo la Corte Costituzionale il requisito anagrafico di sessanta anni è irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.

Gli aumenti riguardano solo gli invalidi al 100%, compresi ciechi e sordomuti, che hanno un'età compresa fra i 18 e 59 anni, in precedenza esclusi. Rimangono fuori anche gli invalidi civili parziali e gli invalidi civili totali con redditi superiori a una certa soglia stabilita dall'Inps annualmente. Per gli invalidi con età pari o superiore a 60 anni, gli aumenti erano già previsti dalla normativa vigente. L'aumento da 285,66 euro a 651,51 euro (per tredici mensilità) è di fatto legge dello Stato.

In applicazione di tale pronuncia, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, prevede, all'articolo 15, che: “Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età superiore a diciotto anni”.

Per maggiori informazioni leggi la Circolare n. 107 del 23 settembre 2020 dell'INPS.

Fonte: Portale INPS