Il premier Giuseppe Conte ha firmato il dpcm che introduce nuove misure restrittive per fronteggiare il coronavirus.
Tutta l'Italia diventa zona protetta.
Il dpcm, che è stato intitolato IO RESTO A CASA, estende infatti a tutto il Paese le misure contro il Coronavirus inizialmente previste per la zona "arancione" del nord Italia.
Il testo rinvia alle disposizioni previste per le regioni del Nord, dalle limitazioni ai movimenti, ai bar e ristoranti chiusi dopo le 18, fino allo stop alle cerimonie civili e religiose.
Nel testo compaiono due novità, annunciate dal premier Giuseppe Conte. Sull'intero territorio nazionale - recita la norma - è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico". Inoltre "sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina,in luoghi pubblici o privati".
Non si fermano i trasporti pubblici ma gli spostamenti andranno certificati e giustificati. Tra i casi di necessità c'è anche la spesa per generi alimentari. Anche l'attività didattica resterà ferma fino al 3 aprile.
Le disposizioni del decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
IN SINTESI LE MISURE PREVISTE DAL DECRETO:
1. Attività scolastiche di ogni ordine e grado, comprese le Università, sospese fino al 3 aprile in tutta Italia.
2. Divieto di assembramento
Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico su tutto il territorio nazionale. Consentite le attività di ristorazione a bar e ristoranti dalle ore 6.00 alle ore 18.00, ma i gestori hanno l'obbligo di garantire e far rispettare tra i clienti la distanza minima di 1 metro. In caso contrario sarà possibile applicare la “sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione”.
3. Attività commerciali, supermercati e alimentari
Le attività commerciali sono consentite, ma i gestori devono garantire la bassa affluenza nei loro locali. Le medie e grandi strutture di vendita resteranno chiuse nelle giornate festive e prefestive. I negozi di alimentari, macellerie e ogni altro tipo di attività dedicata al settore alimentare come anche il fruttivendolo, ecc.
4. Attività sportive ed eventi sportivi
Sospese tutte le competizioni sportive di ogni ordine e grado, significa che il campionato di calcio di Serie A, Serie B e di ogni altra categoria sono stati sospesi per decisione del Governo. Non si disputeranno nemmeno le partite a porte chiuse. Gli atleti professionisti e non professionisti potranno proseguire regolarmente gli allenamenti ma a porte chiuse.
Gli impianti dei comprensori sciistici resteranno chiusi.
Sospese le palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Si disputeranno solo gli eventi internazionali già programmati come le gare di coppa nel calcio.
5. Evitare spostamenti
Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute; è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Chi presenta sintomatologie da infezione respiratoria con febbre superiore ai 37,5 °C deve restare a casa e limitare contatti sociali e deve chiamare il proprio medico curante.
In caso di controlli, gli agenti di polizia potranno richiedere l'autocertificazione comprovante le ragioni dello spostamento.
Non si può viaggiare per piacere sul territorio nazionale e non sarà probabilmente permesso di andare in vacanza all'estero agli italiani, fino a quando il decreto sarà in vigore. Potrà recarsi all'estero solo chi lavora o ha esigenze non rinviabili e comprovabili.
6. Quarantena: vietato uscire di casa
Divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla quarantena o è risultato positivo al virus.
7. Transfrontalieri
Le limitazioni non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro; i transfrontalieri potranno quindi raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.
8. Merci
Il trasporto merci è consentito: il personale che conduce i mezzi di trasporto potrà entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all'interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
9. Luoghi di cultura, di culto e concorsi pubblici
I luoghi di culto potranno aprire se sapranno adottare “misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro: cerimonie civili e religiose, compresi i funerali sono sospese.
Chiusi i musei e i luoghi di cultura.
Sospesi concorsi pubblici e privati a esclusione di quelli dove la valutazione dei candidati avviene “esclusivamente su basi curriculari” e in “modalità telematica”.
Non rientrano nella sospensione i concorsi per il personale sanitario: medici, infermieri, operatori sanitari, personale protezione civile.